ADR
La società, si occupa di organizzazione ed assistenza aziendale nel campo del trasporto e della logistica delle merci pericolose; offre altresì un servizio integrato a supporto di aziende che operano nel settore delle merci e dei rifiuti pericolosi.
AADR è l’acronimo di “Accord Dangereuses Route”, sintesi di “Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, ossia “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada”.
Firmato a Ginevra il 30 Settembre 1957 e ratificato in Italia con la legge n. 1839 del 12 Agosto 1962, l’accordo è composto da poche pagine (per un totale di 17 articoli) e da un protocollo d’intesa, che demanda tutte le disposizioni a due corposi allegati. Da oltre un ventennio l’ADR viene sistematicamente emendato ogni due anni e quindi quando ci si riferisce ad aspetti specifici è necessario far riferimento alla edizione vigente in quel momento, comprese le norme transitorie che l’ADR stesso prevede in un apposito capitolo.
L’ADR regolamenta vari aspetti del trasporto di merci pericolose, quali ad esempio:
- la classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada;
- le norme e prove che determinano la classificazione delle singole sostanze come pericolose;
- le condizioni di imballaggio delle merci, caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori;
- le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne;
- l’etichettatura e la pannellatura dei veicoli di trasporto ADR, i documenti di trasporto e di accompagnamento delle merci;
- la formazione degli autisti e del restante personale che assume responsabilità riferite al trasporto/spedizione/carico/scarico delle merci pericolose;
- le responsabilità degli operatori che intervengono nella filiera del trasporto delle merci pericolose.
Con il nostro servizio di consulenza, siamo in grado di calare questa normativa così corposa e complicata all’interno delle varie aziende, traducendo quanto prescritto dall’ADR in procedure snelle ed operative, in grado di permettere a alle aziende di essere sempre compliance alla normativa.
Se questo è il tipico lavoro del consulente, come anche indicato dall’1.8.3 dell’ADR, con la nostra esperienza siamo anche in grado di supportare l’azienda nella predisposizione dei ricorsi in caso di contestazioni su strada e di erogare la formazione del personale, sia quella per il conseguimento del CFP ADR dei conducenti, sia quella rivolta alle figure diverse dal conducente, ma comunque obbligatoria ai sensi dell’1.3 dell’ADR.
Esclusi i casi di esenzione, sono obbligate alla nomina del consulente tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto delle merci pericolose: recita esattamente il punto 1.8.3.1 dell’ADR 2021:
1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.
E il Decreto 35/2010 prevede all’art. 12, comma 1: Il legale rappresentante dell'impresa che omette di nominare il consulente ove previsto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro. E a questo va aggiunta l’aggravante per il mancato rispetto della normativa in caso di incidente con danni a terzi!
IL CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI AUTISTI
Il Certificato di Formazione Professionale (CFP) è necessario, salvo i casi di esenzione, per la guida dei veicoli adibiti al trasporto nazionale o internazionale di merci pericolose, indipendentemente dalla massa complessiva del veicolo (quindi anche quando questa è inferiore a 3,5 t).
Il CFP è necessario per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto sia nazionale che internazionale di merci pericolose:
- con cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1.000 litri
- con veicoli batteria di capacità totale superiore a 1.000 litri che trasportano merci pericolose in container-cisterna, cisterne mobili o CGEM, aventi capacità individuale superiore a 3.000 litri per unità di trasporto (di qualunque massa);
- che trasportano esplosivi in quantità superiore ai limiti di esenzione di ADR (di qualunque massa); che trasportano materiali radioattivi, esclusi i colli esenti.
- altri mezzi, aventi massa complessiva superiore a 3,5 t e che trasportano materie in quantitativi superiori ai limiti di esenzione di ADR.
Il certificato di formazione professionale (CFP) per conducenti, è costituito di:
- un'abilitazione base per il trasporto in colli e alla rinfusa, in quantitativi superiori ai limiti di esenzione, esclusi esplosivi e radioattivi;
- tre abilitazioni di specializzazione, conseguibili solo dopo aver superato l'esame relativo al corso base, per il trasporto di merci:
- in cisterne;
- della classe 1 (eccetto esplosivi 1.4 S),
- della classe 7 (radioattivi).
CORSO PATENTINO ADR
RILASCIO ADR
La formazione si compone di più sessioni: una base, per il trasporto di merci pericolose non in cisterna (con esclusione delle materie appartenenti alle classi 1 e 7) e a seguire le sessioni di specializzazione.
La frequenza ai corsi è obbligatoria per conseguire il CFP.
Il corso è così articolato:
- corso di base
- corso di specializzazione per il trasporto in cisterne
- corso di specializzazione per il trasporto di materie e oggetti esplodenti di classe 1
- corso di specializzazione per il trasporto di materie radioattive di classe 7
Le lezioni si svolgono in orari comodi per i professionisti, per un totale di 22 ore e mezzo.
Tra gli argomenti, prestiamo particolare attenzione ai rischi insiti nel trasporto di merci pericolose, alle sensibilità per minimizzare l’eventualità di incidente e tutte le pratiche per la messa in sicurezza, sia verso i conducenti che verso la popolazione e l’ambiente.
Per quanto riguarda il corso di base, la prova si svolge nella modalità del questionario (quiz) con domande a tre risposte di cui una sola esatta. Sono ammessi 6 errori (su 75 domande) entro un tempo massimo di 45 minuti.
L’esame specialistico presenta domande specifiche in funzione dell’indirizzo.
Per ogni specializzazione (cisterne, materie esplosive, materie radioattive) riceverai due schede contenenti 15 domande: 45 minuti di tempo e un massimo di 4 errori ammessi.
RINNOVO ADR
Il CFP (Certificato di Formazione Professionale) ha validità di 5 anni e può essere rinnovato nell’ultimo anno di validità. Sarà necessaria l’attestazione di frequenza di un apposito corso di aggiornamento e il superamento di esame teorico mediante questionario.
Per il rinnovo del CFP è necessario seguire un corso di aggiornamento presso autoscuole o enti appositamente autorizzati e sostenere l’esame. Il corso di rinnovo è ugualmente organizzato in sessioni per la parte base e per le specializzazioni ed ha l’obiettivo di preparare adeguatamente i conducenti sulle novità tecniche e giuridiche intervenute dall’ultimo rinnovo.
Al termine del corso dovrai sostenere l’esame di aggiornamento che consiste in 15 domande, ciascuna con 3 risposte di cui una sola corretta. Sono ammessi un massimo di 5 errori per un tempo limite di 45 minuti.
CONSULENZA
Proprio per favorire il rispetto delle disposizioni dell’ADR da parte delle aziende del settore, da tanti anni ormai è stata individuata la figura del “Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose” (di seguito “Consulente”), introdotta in Italia dapprima con il D.Lgs. 40/2000, in seguito sostituito dal D.Lgs. 35/2021, sempre comunque in recepimento delle direttive comunitarie.
La norma prevede la nomina del Consulente per tutte le imprese che eseguono operazioni di trasporto di merci pericolose su strada (soggette alle norme ADR) o per ferrovia (soggette alle norme RID), quindi TRASPORTATORI, ma anche IMBALLATORI, CARICATORI, RIEMPITORI nonché per quelle che svolgono operazioni di carico e scarico e spedizioni connesse a tali trasporti.
L’obbligo di nomina del consulente non sussiste se le merci pericolose trasportate o spedite rientrano, per quantitativo o per modalità di confezionamento, nelle deroghe previste (esenzione totale del 3.4, quantità esenti del 3.5, oppure esenzione parziale dell’1.1.3.6), e neppure per alcune specifiche esenzioni per natura del trasporto, si citano in particolare (ADR 1.1.3.1):
- (a) trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire qualsiasi perdita di contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Quando queste merci sono liquidi infiammabili trasportati in recipienti ricaricabili riempiti da, o per, un privato, la quantità totale non deve superare 60 litri per recipiente e 240 litri per unità di trasporto. Le merci pericolose negli IBC, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio;
- (c) trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio, ivi compresi gli IBC e i grandi imballaggi, e nei limiti delle quantità massime totali specificate all’1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire qualsiasi perdita di contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si applicano alla classe 7. I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione;
- (d) trasporti effettuati dalle autorità competenti per interventi di emergenza o sotto la loro supervisione, nella misura in cui tali trasporti sono necessari in relazione ad interventi di emergenza, in particolare i trasporti effettuati:
- dai veicoli di soccorso che trasportano veicoli incidentati o in avaria e contenenti merci pericolose;
- per contenere, recuperare o spostare nel più vicino ed appropriato luogo sicuro le mercipericolose coinvolte in un incidente o evento anomalo;
Il Consulente deve essere in possesso dell’apposito “Certificato di formazione professionale” comunitario, rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione a seguito del superamento di un apposito esame.
Il compito del Consulente è quello di promuovere, in azienda, un efficace sistema di gestione della sicurezza del trasporto; egli deve esaminare le prassi e procedure inerenti l’attività dell’impresa, tra cui: il rispetto delle norme in materia di identificazione delle merci, l’acquisto dei mezzi di trasporto, la verifica del materiale utilizzato per il trasporto delle merci pericolose, la formazione degli addetti alle varie operazioni, l’attuazione e l’applicazione di procedure di emergenza adeguate in previsione di eventuali imprevisti o incidenti, la presenza di adeguate istruzioni scritte a bordo dei mezzi che si apprestano ad effettuare un trasporto, la verifica dell’osservanza delle norme relative a carico e scarico.
Inoltre, il Consulente deve redigere i seguenti documenti:
- una relazione iniziale entro 60 gg dalla nomina;
- una relazione annuale contenente la descrizione delle procedure adottate dall’impresa per carico, scarico e/o trasporto delle merci pericolose e le eventuali modifiche da adottare per aumentare la sicurezza di tali operazioni;
- una relazione, simile alla precedente, ogniqualvolta intervengano eventi in grado di modificare le prassi e le procedure precedentemente in uso;
- una relazione di incidente qualora si verifichino incidenti con danni a persone, beni o ambiente.